Istanza di sospensione - Deposito dopo la sottoscrizione ma prima del deposito del decreto di trasferimento - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10251 del 20/05/2015
Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicchè è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10251 del 20/05/2015