Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - spese giudiziali - Cass. n. 10454/2015
Controversie relative a prestazioni assistenziali - Valore ai fini delle spese di giudizio - Determinazione - Criterio ex art. 13, primo comma, cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10454 del 21/05/2015
Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10454 del 21/05/2015
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