Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9584 del 12/05/2015
Revocatoria fallimentare e opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. intrapresa dalla curatela - Esclusione degli effetti restitutori nella revocatoria fallimentare - Conseguenze - Accoglimento, tra più domande alternative, della sola domanda revocatoria - Inconciliabilità della azione revocatoria con l'opposizione di terzo all'esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9584 del 12/05/2015
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9584 del 12/05/2015
L'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale. Ne consegue che, nella ipotesi di proposizione alternativa di domanda revocatoria e delle domande di simulazione o di nullità dell'atto dispositivo, l'accoglimento della prima e il rigetto delle altre (con giudicato implicito per mancato appello incidentale da parte del curatore), rende inconciliabile l'azione revocatoria con il rimedio della opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., che può essere proposta solo dal terzo che pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sul bene.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9584 del 12/05/2015