Omessa pronunzia da parte del giudice di merito - Deduzione come violazione dell'art. 112 c.p.c. - Necessità - Deduzione come vizio di motivazione o violazione di norma sostanziale - Inammissibilità - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016
L'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016