Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015
Ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Efficacia nei confronti del terzo pignorato inadempiente - Esistenza di fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti o contestazione della pretesa azionata con il precetto - Rimedio oppositivo - Opposizione all'esecuzione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015
L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015