civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 11950/2015
Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza - Modificabilità ex art. 33 cod. proc. civ.
La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in nome collettivo è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 cod. civ., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 cod. proc. civ, che presuppone siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
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