Pluralità di domande con molteplicità di oggetti - Omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse - Loro nullità - Sussistenza - Fondamento.
Qualora siano giudizialmente proposte più domande (nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime), l'omessa indicazione della "causa petendi" per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l'oggetto, attesa la molteplicità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullità, ex artt. 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 10/06/2015