Sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. in dipendenza della sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo - Ammissibilità - Omessa introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Estinzione del processo esecutivo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7364 del 13/04/2015
Il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 cod. proc. civ. anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 cod. proc. civ., sicché le parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza nelle forme previste dall'art. 624 cod. proc. civ., sono tenute ad instaurare tempestivamente il giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione del provvedimento e l'estinzione del processo esecutivo ai sensi del terzo comma della medesima norma.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7364 del 13/04/2015