litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015
Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Mancata integrazione - Conseguenze - Estinzione automatica del giudizio - Eccezione di parte - Necessità - Esclusione - Cancellazione della causa dal ruolo - Sufficienza - Riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7460 del 14/04/2015
Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria.
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