Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6919 del 07/04/2015
Servizi di accoglienza per il Giubileo del 2000 - Obbligazione di finanziamento pubblico - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in ordine alla giurisdizione - Separazione dei giudizi per la domanda di pagamento del corrispettivo e la subordinata di indebito arricchimento - Necessità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6919 del 07/04/2015
La legislazione primaria e secondaria riguardante i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 non pone alcuna obbligazione di finanziamento a carico dell'amministrazione statale, in quanto gli erogatori dei servizi acquistano un vero e proprio diritto soggettivo solo se l'autorità ha liquidato la somma in base ai criteri definiti in sede amministrativa. Ne consegue che la domanda di pagamento del corrispettivo avanzata dall'impresa erogatrice di quei servizi nei confronti dell'ente pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere separata dalla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, che, invece, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6919 del 07/04/2015