Cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - correzione della motivazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4676 del 09/03/2015
Applicazione dello "ius superveniens" in sede di legittimità - Condizioni - Conseguenze - Mancata impugnazione - "Reformatio in peius" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4676 del 09/03/2015
Il combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è applicabile, quale "ius superveniens", anche d'ufficio, in sede di legittimità, purché non comporti la "reformatio in peius" della pronuncia impugnata, in quanto, in forza del principio dispositivo (art. 112 cod. proc. civ.) e di quello dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento danni superiore alle 12 mensilità che le sarebbero spettate in applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, della legge n. 183 del 2010).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4676 del 09/03/2015