Autorità portuali - Natura - Enti pubblici non economici - Conseguenze - Controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione del personale - Devoluzione al giudice amministrativo.
Le autorità portuali sono enti pubblici non economici, sul piano funzionale e finanziario, e, come tali, sono amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione del personale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal successivo art. 63, comma 4.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3733 del 25/02/2016