legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20819 del 26/09/2006
Legittimazione - Contenuto - Difetto di legittimazione - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Titolarità attiva o passiva del rapporto - Attinenza al merito della controversia - Onere della prova e della tempestiva deduzione in sede di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20819 del 26/09/2006
La legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione "ad causam" deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito,da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20819 del 26/09/2006