Convocazione per l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita - Necessità - Omessa convocazione - Nullità del procedimento - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006
Il debitore deve essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006