Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Poteri - Contestazione della responsabilità del convenuto - Conseguenze - Potere di impugnare in via autonoma la sentenza - Configurabilità - Effetti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006
Il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti, compreso, trattandosi di cause scindibili, quello di impugnare in via autonoma la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006