Esecuzione della comunicazione in modo diverso dalle forme previste nell'articolo 136 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14737 del 26/06/2006
La comunicazione di un provvedimento del giudice è valida anche se eseguita in modo diverso dalle forme, di cui all'articolo 136 cod. proc. civ., sempre che vi sia un'attività a tal fine del cancelliere e vi sia la certezza che il provvedimento sia stato portato a conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale il decreto di liquidazione dei compensi al c.t.u. doveva ritenersi comunicato alla parte, in quanto nel verbale di udienza era stato dato atto di detto decreto e la parte si era impegnata a corrispondere al c.t.u. la somma liquidata).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14737 del 26/06/2006