Memorie ex art. 190 c.p.c. - Funzione - Questione nuova - Inammissibilità - Obbligo e potere del giudice di pronunciarsi - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 98 del 07/01/2016