Procedimento monitorio - Rinuncia agli atti da parte del ricorrente Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016
prima della scadenza del termine per l'opposizione - Accettazione dell'ingiunto - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo monitorio per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione da parte dell'ingiunto si rende necessaria solo quando questi abbia assunto la veste di parte costituita mediante opposizione, e non anche quando, pur essendo già il rapporto processuale per l'intervenuta notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, il contraddittorio sia soltanto eventuale, non essendo stata ancora esercitata la facoltà di proporre opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016