legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006
Differenza con la titolarità attiva o passiva della situazione sostanziale del rapporto giuridico controverso - Conseguenze in tema di rilevabilità o meno d'ufficio delle relative questioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria da sinistro stradale, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva proceduto - malgrado la questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame - al rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, costituito dall'essere la convenuta proprietaria o meno dell'autovettura coinvolta nel sinistro).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006