domanda giudiziale - citazione - contenuto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006
Totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda - Nullità della citazione - Individuabilità del "petitum" formale e sostanziale - Esclusione della nullità - Spettanza della relativa valutazione al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006
La nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di una controversia di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4828 del 07/03/2006