esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006
Espropriazione forzata - Opposizione all'esecuzione - Proposizione - Legittimità - Limiti temporali - Ordinanza di assegnazione - Successiva opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006
In tema di esecuzione mobiliare, la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione. Detto atto è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell'opposizione all'esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi. (Fattispecie relativa a opposizione agli atti esecutivi proposta da P.A. - Università - sottoposta a esecuzione in relazione a debito condominiale, senza aver ricevuto preventiva notifica del titolo esecutivo, avendo il creditore notificato il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo al solo condominio debitore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006