litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005
Domanda diretta ad ottenere il rilascio di un bene posseduto o detenuto in virtù di un titolo invalido o inefficace - Soggetto possessore o detentore del bene in base al titolo stesso - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie di compagnia di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa a seguito di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa - Domanda, da parte di detta compagnia, di condanna del Ministero, previa dichiarazione di nullità del detto provvedimento, al rilascio del complesso aziendale detenuto dal commissario liquidatore - Qualità di litisconsorte necessario del commissario liquidatore - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005
La domanda diretta ad ottenere il rilascio di un bene da parte di chi lo possegga o detenga sulla scorta di un titolo assertivamente invalido od inefficace implica la richiesta di pronuncia di una sentenza costitutiva dell'obbligo del possessore o detentore di trasferire la disponibilità della cosa, e di subire, in difetto, l'iniziativa recuperatoria del soggetto istante; detta domanda, pertanto, pure se contestualmente denunci la responsabilità di chi abbia posto in essere quel titolo invalido od inefficace, si indirizza anche nei confronti del soggetto che disponga del bene in base al titolo stesso, in quanto una decisione emessa soltanto contro il primo non sarebbe opponibile al secondo, e, dunque, non potrebbe approdare ad un risultato utile per l'attore. Da tanto consegue che ove la compagnia di assicurazioni, destinataria di un provvedimento ministeriale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di un connesso ordine di liquidazione coatta amministrativa, proponga nei confronti del competente Ministero domanda per ottenere, previo accertamento della nullità di detto provvedimento, il rilascio dei beni di sua proprietà detenuti dal commissario liquidatore, la richiesta di pronuncia di condanna del Ministero ad attuare o disporre il rilascio di quanto detenuto dal commissario ha natura sostanziale di esercizio di azione recuperatoria nel rapporto con il commissario medesimo (il quale, con attribuzioni analoghe a quelle del curatore del fallimento, è consegnatario dei beni inclusi nella procedura, li amministra, ed è anche parte nei giudizi che li riguardano, ai sensi degli artt. 201 e 204 l. fall.), da proporsi, dunque, anche nei suoi confronti in qualità di litisconsorte necessario, tenuto conto che l'autorità ministeriale non svolge atti gestori, né direttamente, né indirettamente per il tramite del commissario, e, comunque, non ha il potere di sostituirsi ad esso o di ordinargli di consegnare ad altri quei beni.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005