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Competenza per territorio - foro generale - foro della p.a. – Cass. n. 10111/2005

Giudizio introdotto nei confronti di soggetto non legittimato - Costituzione in giudizio dell'Avvocatura per l'amministrazione convenuta - Qualificazione di detta costituzione come intervento - Esclusione - Conseguenze - Devoluzione della controversia al giudice competente per territorio in base al foro erariale - Sussistenza. - Fattispecie.

Allorquando l'Avvocatura dello Stato si costituisca in giudizio per un'amministrazione statale, erroneamente individuata nell'atto introduttivo del giudizio, deve escludersi che la costituzione della difesa erariale dia luogo ad un intervento in giudizio, in quanto tale inidoneo a determinare la devoluzione della controversia al giudice del foro erariale (nella specie, in un giudizio per risarcimento dei danni riportati da un minore all'interno di un istituto scolastico, introdotto nei confronti di alcuni insegnanti e dell'Istituto scolastico, il giudice del merito aveva ritenuto che la costituzione dell'Avvocatura dello Stato per il convenuto Istituto scolastico e per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avesse dato luogo ad un intervento volontario in giudizio ed aveva quindi rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura in relazione al foro erariale; la S.C., adita con regolamento necessario di competenza, ha invece qualificato tale atto come costituzione in giudizio anche del Ministro, al quale deve per legge riconoscersi la legittimazione passiva, e ha quindi dichiarato la competenza per territorio del giudice individuato con il criterio di cui all'art. 25 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 10111 del 13/05/2005

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