domanda giudiziale - citazione - contenuto - determinazione del "petitum" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7074 del 05/04/2005
Quantificazione monetaria della pretesa - Necessità - Esclusione - Condizioni - Idoneità della prospettazione a consentire lo svolgimento delle difese da parte del convenuto - Sufficienza - Censurabilità dell'accertamento in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente del fallito. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7074 del 05/04/2005
La nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del 'petitum' (art.164, comma quarto, cod. proc. civ.), inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese, l'accertamento sul punto è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione completa, coerente e logicamente congruente (Nella specie, concernente la revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente del fallito, la Corte Cass. ha giudicato incensurabile la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità della citazione, ritenendo sufficientemente determinato il 'petitum', in quanto l'attore aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia delle rimesse effettuate nel periodo cd. 'sospettò, indicando in via orientativa il relativo importo e rinviando la sua esatta determinazione alle risultanze della c.t.u., di cui aveva chiesto l'assunzione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7074 del 05/04/2005