Dichiarazione - Omissione - Irrilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 09/02/2005
La dichiarazione, da parte del giudice, della contumacia della parte non costituita non rappresenta una formalità essenziale e la sua omissione, pertanto, non comporta la nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio è stato ritualmente costituito nei confronti di detta parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 09/02/2005