Interpretazione dell’articolo 345Cpc, nel testo attualmente vigente - carattere tardivo della produzione documentaleavvenuta in appello
Interpretazione dell’articolo 345Cpc, nel testo attualmente vigente - carattere tardivo della produzione documentaleavvenuta in appello - nuove prove in appello - rinvio alle Sezioni Unite
Interpretazione dell’articolo 345 Cpc, nel testo attualmente vigente - carattere tardivo della produzione documentale avvenuta in appello - nuove prove in appello - rinvio alle Sezioni Unite. (Cassazione Sezione prima civile – ordinanza interlocutoria 12 ottobre 2004 - 19 gennaio 2005, n.1081)Considerato:
a) con citazione notificata il 25 giugno 1996 la società Fascìno P. G. T., Srl., propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo col quale era stato intimato al teatro Parioli di pagare al Ministero, dell’interno – Comando provinciale dei VV. FF. di Roma - la somma di lire 202.816.550,
oltre accessori, di cui il Ministero si era dichiarato creditore per l’attività di prevenzione incendi, prestata dal 1992 al 1994 da tre vigili del fuoco presso il detto teatro in Roma;
b) l’opponente addusse di avere regolarmente pagato quanto dovuto per la vigilanza espletata da un solo vigile e di aver sempre respinto la pretesa che il servizio fosse svolto da tre persone.
Sollevò poi eccezioni sulla legittimazione ad agire del Comando VV. FF. e sulla legittimazione passiva del teatro Parioli, privo di personalità giuridica;
c) il Tribunale adito, con sentenza depositata il 30 settembre 1991, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e compensò le spese del processo;
d) il Ministero dell’Interno propose appello e la società appellata si costituì per resistere al gravame, ribadendo in via incidentale subordinata le eccezioni formulate con l’atto di opposizione;
e) la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 22 ottobre 2001, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante al pagamento delle spese del grado, osservando: che il Ministero aveva dedotto l'erroneita' della decisione impugnata perché il giudice a quo avrebbe ritenuto non provata la domanda di pagamento, non essendo stato documentato che a prestare le mansioni di prevenzione fossero stati tre e non un solo vigile del fuoco; che all’uopo l’appellante aveva prodotto ampia documentazione, dalla quale sarebbe risultata la fondatezza delle prestazioni effettuate; che l’appellata aveva eccepito la inammissibilità della produzione (di cui, peraltro, agli atti non c'era traccia, perché l’avvocato dello Stato aveva omesso di depositare il fascicolo di parte, evidentemente ritirato dopo la precisazione delle conclusioni), sicché della produzione medesima non poteva tenersi conto, stante il divieto dettato dall’articolo 345 Cpc; che, comunque, mancava qualsiasi prova delle giornate lavorative effettuate e dell’effettiva. durata delle prestazioni, non potendosi desumere elementi di convincimento dall’ammissione indiretta della società, secondo cui per un certo periodo presso il teatro sarebbero stati inviati tre vigili anziché uno; che la Pa non aveva adempiuto all’onere della prova, sia per il carattere tardivo della produzione documentale, sia perché i documenti -peraltro ritirati coi fascicolo di parte - non provavano l’entità e il protrarsi delle prestazioni;
f) avverso la suddetta sentenza il Ministero dell’interno, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Col primo mezzo - denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 72, 74, 76, 77 disp. att.Cpc, degli articoli 58, 115, 165, 166, 169 dello stesso codice, nonché vizi di motivazione su punto decisivo - ha lamentato che la Corte di merito, pur avendo avuto consapevolezza dell’avvenuto rituale deposito del fascicolo di parte ad opera dell’appellante, avrebbe arbitrariamente presunto il ritiro del fascicolo stesso pur in assenza di ogni elemento al riguardo, mentre avrebbe dovuto disporne la ricerca e, se del caso, la ricostruzione; coi secondo mezzo ha denunziato violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 Cpc, nonché omessa motivazione su punto decisivo, perché la Corte distrettuale, peraltro trascurando di motivare, avrebbe errato nel ritenere tardiva la copiosa produzione documentale effettuata in appello, in quanto l’articolo 345 Cpc non farebbe riferimento alle prove c. d. precostituite, quali sono i documenti, come confermato dalla giurisprudenza anche. per il rito dei lavoro; col terzo mezzo di cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli115 e 116 Cpc, degli articoli 2697, 2699, 2729 Cc, nonché ancora vizi di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere (immotivatamente) ininfluenti le ammissioni provenienti da controparte, non attribuendo alcun rilievo anche ad atti di pubbliche autorità come la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
g) Fascino P. G. T., Srl, ha resistito con controricorso, ribadendo (tra l’altro) il carattere tardivo della produzione documentale effettuata in secondo grado. Ha poi depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 Cpc;
Ritenuto
1 L’esame dei ricorso postula che si consideri con priorità, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo del ricorso stesso, perché - qualora dovesse essere riconosciuto il carattere tardivo della produzione documentale avvenuta in appello - la pronunzia sulle restanti censure ne resterebbe senza dubbio influenzata.
2. Il detto motivo si impernia sull’interpretazione dell’articolo 345 Cpc, nel testo attualmente vigente (ed applicabile alla fattispecie, trattandosi di causa promossa in epoca successiva al 30 aprile 1995). In base al terzo comma di tale nonna nel giudizio di appello “non sono ammessi muovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
2. 1. Nell’interpretazione della nonna suddetta questa Corte ha più volte affermato (con riferimento al giudizio di cognizione ordinaria) che il divieto di ammissione di nuove prove, in essa stabilito, si riferisce esclusivamente alle prove costituende e quindi non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (tra le più recenti: Cassazione15646/03; 6756/03; 60/2003, 5463/02, alla stregua della quale però la facoltà di produrre nuovi documenti in appello deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio). La citata Cassazione 15646/03 ha aggiunto che alla produzione in secondo grado non è di ostacolo l’eventuale decadenza in cui la parte sia incorsa per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito, fissato ai sensi dell’articolo 184 Cpc, perché tale preclusione ha effetto limitatamente al giudizio di primo grado, mirando la nonna soltanto a tutelare la concentrazione endoprocessuale, quindi interna a ciascun grado di giudizio.
2. 2. Nelle controversie soggette al rito del lavoro l’articolo 437, secondo comma, Cpc dispone (tra l’altro) che, in sede di appello, “non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa” (e salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa). Sembra corretto affermare che gli articoli 345 e 437 Cpc, in parte si sono ispirati ad un modello processuale sostanzialmente unitario in ordine alla disciplina dei poteri istruttori esercitabili in grado di appello e, in particolare, al carattere di novità dei mezzi di prova deducibili in sede di gravarne. Coerentemente, nella giurisprudenza di questa Corte è stato di gran lunga prevalente il principio secondo il quale il divieto sancito dall’articolo 437, secondo comma, Cpc (circa l’ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova nelle controversie soggette al rito del lavoro) riguarda le prove costituende e non i documenti, che sono prove costituite.
Da tale orientamento (cui però si è da tempo contrapposto un indirizzo minoritario che fissa limiti, variamente configurati, all’ammissibilità di produzioni documentali in appello) si è di recente distaccata la sentenza di questa Corte 20 gennaio 2003, n. 775, che, nel quadro di un articolato ragionamento ricostruttivo del tessuto processuale, ha ritenuto che anche i documenti vadano compresi nel novero dei “nuovi mezzi di prova” indicati dal citato articolo 437, escludendo in sostanza la possibilità di differenziare prove precostituite e costituende.
Si è palesato cosi un contrasto la cui soluzione è stata rimessa all’esame delle Sezioni unite di questa Corte. Al riguardo l’Ufficio del massimario e del ruolo ha provveduto a redigere la relazione n. 94 del 28 settembre 2004, alla quale si rinvia per la più precisa esposizione dei termini del contrasto e delle questioni ad esso sottese, anche con riferimento alle posizioni della dottrina. 3. Ancorché mirata alle controversie soggette al rito del lavoro, la soluzione del citato contrasto non può non riflettersi sulla interpretazione dell’articolo 345, terzo comma, concernente il rito ordinario.
Infatti: a) come sopra si è accennato, detta norma sul piano testuale si presenta simile a quella dettata dall’articolo 437, comma secondo, Cpc;
b) le esigenze dì concentrazione e immediatezza, proprie del rito del lavoro, sono presenti anche nel rito ordinario, dopo la riforma introdotta con la legge 353/90 (e successive modificazioni), specialmente - ma non soltanto - nel giudizio dì appello;
c) in particolare, il testo novellato dell’articolo 345 Cpc restringe in modo espresso l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello e non distingue più (come invece si esprimeva il dettato precedente) tra la produzione di nuovi documenti e la richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova (l’una e l’altra considerate ammissibili, salve le conseguenze in ordine alle spese se la deduzione poteva essere fatta in primo grado);
d) anche nel rito ordinario l’articolo 184 Cpc, attribuendo natura perentoria ai termini per la produzione di documenti e l’indicazione di nuovi mezzi di prova (qui, invece, la distinzione è mantenuta), introduce una decadenza il cui carattere - ritenuto di esclusiva natura endoprocedimentale e limitata al giudizio di primo grado - merita un approfondimento;
e) la nozione di nuovi mezzi di prova sembra essere simile nel rito ordinano e in quello del lavoro.
In questo quadro il collegio ritiene opportuno che l’interpretazione dell’articolo 345 Cpc, con riguardo all’ammissibilità (ed agli eventuali limiti) dei nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, venga affidata alle Sezioni unite, già investite dell’analoga questione relativa all’articolo 437 Cpc, sia per dirimere il contrasto già palesato, sia per una valutazione coordinata di entrambe le disposizion~ che ne ponga in luce le identità o diversità dei vari profili ermeneutici.
PQM
La Corte dispone la trasmissione degli atti al sig. Primo Presidente per eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite
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