litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28409 del 28/11/2008
Difetto di integrità del contraddittorio - Rilevabilità anche d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Ipotesi di interruzione del processo - Omessa riassunzione nei confronti di un litisconsorte necessario - Dichiarazione di estinzione del processo - Ammissibilità - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Inottemperanza - Effetti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28409 del 28/11/2008
In tema di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a seguito della dichiarazione di interruzione del processo - nella specie, per fallimento dell'opponente agli atti esecutivi - la mancata riassunzione nei confronti della curatela fallimentare non può fondare un'immediata dichiarazione di estinzione del processo stesso, poichè la non integrità del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, implica che questi debba, ai sensi dell'art.102, secondo comma , cod. proc. civ., fissare un termine perentorio alle parti costituite per la suddetta integrazione, salvo dichiarare la nullità del giudizio nel caso in cui nessuna di esse vi abbia provveduto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28409 del 28/11/2008