Carenza di motivazione - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28838 del 05/12/2008