intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Domanda di manleva del convenuto verso un terzo fallito - Legittimazione sostanziale del convenuto chiamante - Litisconsorzio facoltativo - Separabilità fra i giudizi cumulati - Cass. n. 2785
fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - in genere - Chiamata in garanzia del terzo fallito - Improcedibilità del giudizio nei confronti delle parti originarie - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Attrazione alla competenza funzionale del tribunale fallimentare della sola causa verso il fallito - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in materia di regolamento di competenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008
competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Domande di responsabilità formulate davanti al tribunale ordinario - Chiamata in garanzia di un terzo fallito - Improcedibilità - Portata - Attrazione del tribunale fallimentare - Limitazione alla domanda di garanzia verso il fallito - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008
In tema di chiamata in garanzia di un terzo, qualificato come vero responsabile della pretesa fatta valere dall'attore, quando i convenuti autorizzati alla chiamata non contestino la propria legittimazione sostanziale rispetto alla domanda ma solo chiedano, per il caso di riconoscimento della pretesa dell'attore nei propri confronti, di essere tenuti indenni dal terzo dalle conseguenze di tale soccombenza, si versa nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo; il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano, pertanto, distinti e sono suscettibili di separazione ai sensi del secondo comma dell'art. 103 cod. proc. civ., atteso che la domanda contro il terzo potrebbe essere proposta dai convenuti anche successivamente all'esito sfavorevole per costoro del giudizio sulla domanda principale; da ciò consegue che, in caso di dichiarazione di fallimento del terzo chiamato in garanzia, l'improcedibilità della domanda attiene solo al giudizio promosso contro tale parte, dovendosi affermare la competenza del tribunale fallimentare esclusivamente in ordine alla domanda di manleva proposta contro il fallimento, mentre va negata l'attrazione al foro fallimentare quanto alle domande proposte contro gli altri condebitori e garanti "in bonis" (principio reso dalla S.C., in sede di regolamento di competenza avverso la decisione del giudice di merito che aveva disposto la propria incompetenza funzionale a favore del tribunale fallimentare con riguardo a tutte le domande).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008
_____________________________________