intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007
Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Terzo chiamato come soggetto passivo della domanda - Estensione automatica - Fondamento - Terzo intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, in luogo dell'attore, del diritto da questi fatto valere - Estensione automatica della domanda - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007
Il principio dell'automatica estensione delle domande (nella specie, di risarcimento) al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, in luogo dell'attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni, in questo caso, il terzo intervenuto al risarcimento del danno in solido con il convenuto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15756 del 13/07/2007