Rappresentanza processuale - Spettanza a coloro che ne hanno la rappresentanza legale - Procedimento per la revoca dell'interdizione - Notificazione degli atti processuali al curatore provvisorio - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17003 del 02/08/2007
Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, "medio tempore" inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17003 del 02/08/2007