Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007
Per somma di valore compreso nel limite della giurisdizione equitativa - Regola di decisione - Secondo diritto - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità anche nel caso di azione dinanzi al giudice di pace come giudice penale - Fondamento.
Allorquando l'azione civile viene esercitata in sede penale, ancorché per una somma rientrante nell'ambito della giurisdizione equitativa del giudice di pace, poiché l'accertamento su di essa implica la pregiudiziale decisione sul fatto di reato agli effetti penali, la regola di decisione è sempre secondo diritto per la ragione della sussistenza della detta connessione per pregiudizialità con l'accertamento del reato, senza che tale regola resti esclusa qualora l'esercizio dell'azione civile avvenga davanti allo stesso giudice di pace, quale giudice penale, posto che quando esercita la giurisdizione penale il giudice di pace giudica secondo diritto. (Principio affermato dalla Suprema Corte in un caso in cui la Corte di cassazione in sede penale, nel cassare ai soli effetti civili una sentenza assolutoria dal reato di omicidio doloso aveva individuato come giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. il tribunale in composizione monocratica a fronte di una domanda della P.C. di risarcimento del danno per lire una).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007