assicurazione - contratto di assicurazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007
Assicurazione contro gli infortuni - Clausola contenente la previsione di una perizia contrattuale - Effetto - Temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti aventi fondamento nel rapporto contrattuale - Carattere compromissorio o derogativo della competenza del giudice ordinario - Esclusione - Conseguente inassoggettabilità al regime giuridico proprio della clausole vessatorie - Fattispecie relativa a contratto assicurativo concluso prima dell'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. . Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007
Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli art. 1341 e 1342 cod. civ. . (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale, in virtù di una clausola contemplante la necessità di ricorrere ad una perizia contrattuale, era stata ritenuta la temporanea improponibilità della domanda nella sede giudiziaria ordinaria di tutte le azioni derivanti dal dedotto contratto di assicurazione stipulato anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ., introdotti per effetto dell'art. 25 della legge irretroattiva n. 52 del 1996, e quindi sia della domanda dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo che di quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di adempimento, senza che potesse assumere, al riguardo, alcun rilievo la qualificazione della domanda al fine di superare la ravvisata temporanea preclusione dell'azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia convenzionalmente pattuita).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007