riassunzione, in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11869 del 22/05/2007
Controversia agraria - Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11869 del 22/05/2007
In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell'art. 415 comma 5 cod. proc. civ. e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del decreto e la data dell'udienza, si verifica una nullità della "vocatio in jus", sicché ove tale nullità non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresì nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11869 del 22/05/2007