Vizi riguardanti la "editio actionis" - Sanatoria ex artt.156 terzo comma, e 157 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Sanatoria tramite costituzione del convenuto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011
In materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011