Sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011
Sentenza del giudice di pace in controversia di valore non eccedente millecento euro - Ricorso per cassazione - Motivo afferente alla mancata ammissione di prova testimoniale - Natura della censura - Limiti di ammissibilità - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia - Valutazione della rilevanza della prova - Criteri.
La censura dedotta in ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non eccede millecento euro, per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale, perché attiene alla valutazione delle prove, e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011