responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - effetti nei confronti di terzi di buona fede – Cass. n. 11858/2011
Sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo subacquirente - Ulteriore acquirente dal terzo subacquirente - Legittimazione a proporre impugnazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11858 del 27/05/2011
Il terzo subacquirente di un immobile può intervenire nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del suo dante causa e di chi aveva a questi venduto il bene, non solo per far valere l'insensibilità del proprio acquisto rispetto all'eventuale sentenza di accoglimento, ma anche per sostenere le ragioni del proprio dante causa rispetto alla domanda revocatoria. Nel primo caso, il terzo subacquirente assume la veste di interventore autonomo, in quanto fa valere un diritto proprio; nel secondo assume invece la veste di interventore adesivo dipendente, ed è di conseguenza privo di legittimazione ad impugnare la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, ove il suo dante causa vi abbia prestato acquiescenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11858 del 27/05/2011