Processo tributario - Nuova udienza per consentire la chiamata del terzo ex art. 269 cod. proc. civ. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015
Nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo.