Prescrizione dell'uso della lingua italiana – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013
Prescrizione dell'uso della lingua italiana - Ambito applicativo - Produzione di documenti redatti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Obbligo del giudice -Esclusione - Discrezionalità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa a consulenza tecnica di ufficio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013
Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicchè, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori. Ne consegue che non è configurabile la nullità di una consulenza tecnica di ufficio regolarmente redatta in lingua italiana benché fondata su pubblicazioni in inglese.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013