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Azione revocatoria – Oggetto – Atti abdicativi - Atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima - Cass. n. 4005/2013

Non è ammissibile l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. - la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l’inefficacia dell’atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore - rispetto ad atti che si sostanziano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all’accoglimento dell’azione revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditore e, quindi, il conseguimento dello scopo cui è preordinata l’azione revocatoria, secondo la ratio assegnatale dal legislatore. Nella specie, è inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l’atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l’eventuale accoglimento dell’azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 19/02/2013 (massima a cura della redazione di Foroeuropeo)

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 19/02/2013 

Svolgimento del processo
1. Ma.Be., titolare dell’omonima ditta edile, quale creditore di Sa.Ve. di circa 144 milioni di lire sulla base di decreto ingiuntivo emesso nel novembre 1999, evocò in giudizio il Ve. e i figli Al. e Al. e chiese:
a) in via principale, dichiararsi inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ., l’atto del settembre 2000, con il quale Sa.Ve. aveva, prestando totale adesione e acquiescenza al legato in sostituzione di legittima a lui attribuito dal testamento della madre, rinunciato a promuovere nei confronti dei propri figli, eredi testamentari rispetto agli unici immobili caduti in successione, ogni azione di riduzione per lesione di quota di legittima;
b) in via alternativa, qualora si fosse ritenuto ravvisabile nell’atto suddetto una rinuncia all’eredità, di essere autorizzato, ex art. 524 cod. civ., ad accettare la suddetta eredità in nome e per conto di Sa., al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.
Il Tribunale di Firenze accolse la domanda di revocatoria.
2. La Corte di appello di Firenze, accogliendo l’impugnazione del Ve., respinse la domanda di revocatoria (sentenza dell’8 febbraio 2010).
3. Avverso la suddetta sentenza, Ma.Be. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esplicati da memoria.
Sa.Ve. ha resistito con controricorso.
3.1. All’udienza pubblica del 13 marzo 2012 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti Al.Ve. e Al.Ve. Il contraddittorio è stato ritualmente integrato nel rispetto dell’art. 371 bis cod. proc. civ.

Motivi della decisione
1. La Corte di appello di Firenze, ritenuto che l’atto revocando integrasse un atto di disposizione sottoponibile a revocatoria, quale atto di rinuncia del debitore, legittimario per effetto dell’apertura della successione, a facoltà inerenti al patrimonio, che, ove esercitate, avrebbero determinato un vantaggio economico, ha respinto la domanda di revocatoria per mancanza del pregiudizio.
In particolare, accogliendo le censure avanzate dal debitore, che lamentava la mancata considerazione - da parte del primo giudice - dell’impossibilità dell’esito positivo dell’azione di riduzione di legittima rinunziata, la Corte di merito ha ritenuto mancante il pregiudizio. Fermo l’accertamento della posizione di legatario in sostituzione di legittima, ha valutato che, se il debitore avesse proposto domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, dovendo imputare alla sua porzione di legittima il legato in mancanza di dispensa del testatore (art. 564, secondo comma, cod. civ.), la domanda di riduzione non avrebbe potuto avere esito positivo, atteso che, secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica, il legato era superiore alla quota di legittima; quindi, l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie non avrebbe comportato utilità per il creditore del legatario.
2. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2901 cod. civ., sostenendo che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, ai fini del pregiudizio richiesto per l’azione revocatoria è sufficiente la prova di mancanza di altri beni e redditi in capo al debitore, diversi dalla quota di proprietà degli immobili ereditari che con l’atto aveva sottratto, restando irrilevante che il debitore potesse o meno esperire l’azione di riduzione, essendo stata proposta domanda revocatoria e non surrogatoria nell’azione di riduzione.
Con il secondo motivo, pur deducendo tutti i vizi motivazionali, si incentra la censura sulla illogicità della sentenza impugnata per aver affermato: da un lato, che il diritto di abitazione è impignorabile, così riconoscendo il pregiudizio; dall’altro, che il valore del legato era superiore alla quota di legittima della proprietà pro indiviso.
3. E’ pacifico in diritto, e non più contestato nella controversia, che il debitore disponente, con l’apertura della successione, ha acquistato la qualità di legittimario ed è divenuto destinatario di un legato, in sostituzione di legittima, avente ad oggetto il diritto di abitazione degli stessi immobili caduti in successione agli eredi.
Pure pacifico nella causa è che il debitore non fosse intestatario di altri beni, ed inoltre, che il diritto di abitazione non è sottoponibile ad esecuzione forzata.
Finalità dell’azione revocatoria proposta è che nel patrimonio del debitore, a garanzia del credito azionato, entri il diritto di proprietà (pro quota) sui beni caduti in successione e attribuiti dal testatore ai figli del debitore, atteso che il diritto di abitazione spettante al debitore sulla base del legato non è esecutabile.
4. Le censure proposte, pur avendo il pregio di mettere in luce l’intersezione tra azioni diverse, quali sono l’azione revocatoria e quella di riduzione di legittima, operata dalla sentenza impugnata per pervenire all’assenza di pregiudizio, non sono idonee a determinare un esito favorevole della controversia. Infatti, secondo quanto sì argomenterà, proprio questa intersezione, che ha determinato un ampliamento della pronuncia del giudice rispetto all’azione evocata, costituisce un allarme che impone di interrogarsi sulla idoneità dell’atto revocando ad essere oggetto dell’azione revocatoria; profilo evocato nel controricorso mediante il richiamo alla disciplina delle successioni testamentarie.
5. Con l’atto revocando, il debitore ha accettato il legato del diritto di abitazione, a lui destinato dalla madre nel testamento, e ha rinunciato a promuovere nei confronti dei propri figli, eredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione per lesione di quota di legittima.
5.1. Aperta la successione, il disponente/legatario in sostituzione di legittima è divenuto legatario ex lege, con la conseguenza che il diritto di abitazione è entrato nel suo patrimonio (art. 649 cod. civ.), sia pure sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia al legato da parte del beneficiario (art. 551 cod. civ.); facoltà di rinunciare al legato e chiedere, in quanto legittimario, la quota di legittima, che è condizione dell’azione di riduzione per lesione di legittima (da ultimo, Sez. Un. 29 marzo 2011, n. 7098).
Il disponente, rinunciando espressamente ad esercitare l’azione di riduzione, e, quindi, manifestando la volontà di non rinunciare al legato e precludendosi l’azione di riduzione, che quella rinuncia presuppone, ha reso definitivo ed irretrattabile l’acquisto del diritto di abitazione verificatosi per legge.
L’atto composito suddetto (adesione al legato/rinuncia azione di riduzione), oggetto di revocatoria, è un atto abdicativo della verifica della legittima e, contestualmente, abdicativo della possibilità di rinunciare al legato; un atto abdicativo della possibilità che il patrimonio del disponente eventualmente si incrementi in esito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
Il disponente si è precluso la possibilità che, in caso di esito positivo dell’azione di riduzione, nel suo patrimonio entrasse la quota di legittima corrispondente alla proprietà dei beni ereditari, sulla quale il creditore avrebbe potuto soddisfarsi.
5.2. Così individuato l’atto revocando, diventa essenziale la verifica di quello che è il primo presupposto dell’azione revocatoria: la natura ed il contenuto dell’atto di cui si chiede l’inefficacia, essendo soggetti all’azione pauliana soltanto quegli atti che importino una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. E’ pacifico che possano essere oggetto di revocatoria, non solo gli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma anche quelli che possano comprometterne la consistenza nel futuro, come gli atti di rinunzia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali.
Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. 21 luglio 1966, n. 1979), per gli atti abdicativi è necessaria una distinzione.
E’ necessario accertare se essi si ricolleghino ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante o se, invece, si sostanzino nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore. Nel primo caso (come sarebbe, rispetto alla materia successoria, per la rinunzia all’eredità), l’azione revocatoria è senza dubbio ammissibile. Nel secondo caso, l’atto di rinunzia del debitore non consente l’esercizio dell’azione revocatoria, perchè il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata della mancanza di rinunzia, ma dipende da altro; dallo svolgersi di una situazione giuridica ancora in fieri (adempimento dell’obbligo del compratore di corrispondere il prezzo, nell’ipotesi di rinunzia ad un compromesso di acquisto, nella specie rilevante in Cass. n. 1979 del 1966, cit.; per la rinuncia al diritto di opzione in materia societaria, si veda, Cass. 11 maggio 2007, n. 10879). Consegue che la rinuncia non può assumere portata di atto dispositivo sottoponibile a revocatoria, perchè effetto di tale azione è la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore dell’atto revocato e l’assoggettamento all’azione esecutiva del bene oggetto della rinuncia, Così, nella specie in esame, se manca l’atto di rinunzia all’azione di riduzione di legittima, non si incrementa il patrimonio del debitore; resta il legato del diritto di abitazione, la facoltà di rinunciare al legato e la possibilità di esercitare l’azione di riduzione di legittima, previa rinuncia al legato; mentre, l’incremento possibile, in esito all’azione di riduzione, è subordinato al positivo esercizio di tale facoltà da parte del debitore. In definitiva, per conseguire il risultato voluto, corrispondente alla funzione dell’azione revocatoria di garanzia patrimoniale a favore del creditore, e cioè che nel patrimonio del debitore entri la quota di proprietà dei beni ereditari corrispondente alla legittima, è necessaria la rinuncia espressa al legato in sostituzione di legittima e il positivo esito dell’azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie.
Infatti, pacificamente, sino alla positiva conclusione dell’azione di riduzione, le disposizioni testamentarie che attribuiscono la proprietà dei beni agli eredi restano inalterate e rimangono valide e operanti anche se potenzialmente lesive della legittima, non bastando la rinuncia al legato a determinare la partecipazione alla comunione ereditaria (artt. 553 e 564 c.c., Cass. 22 aprile 1992, n. 4800).
5.3. Emerge, allora, lo stretto nesso tra tipologia di atto dispositivo sottoponibile a revocatoria e idoneità dell’azione revocatoria a realizzare la funzione ad essa assegnata dall’ordinamento, di consentire al creditore, attraverso la mera inefficacia dell’atto dispositivo nei propri confronti, la soddisfazione del proprio credito con l’aggressione esecutiva.
L’inidoneità del primo ad essere sottoposto a revocatoria trova conferma nell’impossibilità che l’azione accolta raggiunga il suo scopo.
Ed, invero, nella specie, l’accoglimento della domanda di revocatoria, con la dichiarazione di inefficacia dell’atto composito di adesione al legato/rinuncia azione di riduzione, non consentirebbe al creditore di aggredire la quota di proprietà dei beni ereditari, perchè questi resterebbero nella titolarità degli eredi sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione. E, l’accoglimento di una domanda che non consente di ottenere il bene della vita cui l’azione mira, secondo la conformazione normativa, non può ritenersi compatibile con l’istituto previsto dal legislatore.
Né a diverse conclusioni può indurre la considerazione che l’inefficacia, rispetto al creditore, dell’atto del tipo in argomento potrebbe conseguire il risultato di consentire al creditore si surrogarsi nell’azione di riduzione di legittima. Infatti, da un lato, la stessa titolarità dell’azione di riduzione in capo al debitore presuppone l’espressa rinunzia al legato da parte dello stesso. Dall’altro, resterebbe pur sempre la non compatibilità con la funzione assegnata dal legislatore di un’azione revocatoria che abbia come risultato solo l’inefficacia dell’atto revocando e non anche la possibilità di soddisfare il credito.
5.4. La sentenza impugnata, pur pervenendo ad un dispositivo conforme a diritto mediante il rigetto dell’azione revocatoria proposta, ha operato uno snaturamento dell’istituto della revocatoria, decidendo la controversia come se concernesse anche l’azione di riduzione di quota di legittima esercitata in via surrogatoria dal creditore.
Azione di riduzione, peraltro, nella quale, come prima chiarito, non è ipotizzabile la surroga del creditore sino a che il legittimario/debitore non abbia espressamente rinunciato al legato in sostituzione di legittima.
Invece, per le ragioni suddette, l’atto di disposizione che, come nella specie, si sostanzi nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore, non può essere oggetto di azione revocatoria, come è confermato dalla inidoneità dell’azione revocatoria a raggiungere lo scopo normativamente previsto, del soddisfacimento del credito mediante l’aggressione dei patrimonio del debitore, nell’ipotesi di accoglimento dell’azione.
5.5. Il ricorso va rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Non è ammissibile l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. - la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l’inefficacia dell’atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore - rispetto ad atti che si sostanziano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all’accoglimento dell’azione revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditore e, quindi, il conseguimento dello scopo cui è preordinata l’azione revocatoria, secondo la ratio assegnatale dal legislatore.
Nella specie, è inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l’atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l’eventuale accoglimento dell’azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato”.
6. In ragione della novità della questione affrontata, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione tra il ricorrente e il resistente. Non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e compensa integralmente la spese processuali del giudizio di cassazione.

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4005 

2013