esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 23/02/2009
Provvedimento dichiarativo della inefficacia del titolo esecutivo - Effetti - Blocco definitivo dell'esecuzione - Conseguenze - Impugnabilità da parte del creditore procedente - Mezzi - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 23/02/2009
Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione dichiari la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, contestualmente disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento, costituisce un atto che nega al creditore di procedere nell'esecuzione, con efficacia retroattiva. Esso dunque deve essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., e non con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima è un rimedio concesso dalla legge a tutela del soggetto esecutato, e non può essere invocata da chi invece minacci o abbia iniziato l'esecuzione, per opporsi ad un provvedimento giurisdizionale di "blocco" della stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 23/02/2009