Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009
Impignorabilità ai sensi del previgente art. 514, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Condizioni - Riscontro dei requisiti di indispensabilità dei beni e di personalità dell'attività di impresa - Elementi di valutazione - Individuazione - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo (la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009