Cassazione (ricorso per) - procedimento - deliberazione della sentenza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7685 del 13/04/2005
Giudice di pace - Controversia da decidere secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, cod.proc.civ. - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Incidenza nel giudizio di legittimità - Condizioni.
In tema di giudizio secondo equità del giudice di pace, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza "additiva" della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 206, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", il testo vigente della medesima disposizione, come testualmente (ri)formulato, deve essere applicato d'ufficio in sede di giudizio di legittimità alla duplice condizione che l'applicazione della nuova disposizione alla fattispecie non richieda nuovi accertamenti di fatto (nel qual caso essa viene rimessa al giudice di rinvio) e non risulti preclusa dalla circostanza che i motivi del ricorso per cassazione, come concretamente formulati, la rendano irrilevante.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7685 del 13/04/2005