Solidarietà condebitori - Sentenza
Pagamento da parte di un coobbligato - Estinzione ipso iure del debito - Eccezione di pagamento - Rilevabilità e deducibilità nel giudizio di legittimità - Effetti nei confronti del coobbligato che, in altro giudizio, non si era avvalso dell'estensione del giudicato conseguito dal coobligato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11051
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11051
In tema di obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima prestazione in modo che l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 cod. civ.), l'avvenuto pagamento determina l'estinzione "ipso iure" del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità - atteso che l'eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso - opera anche nei confronti di coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l'estensione ex art. 1306 cod. civ. del giudicato già conseguito da un diverso debitore solidale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 416