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Resposnsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno di beni mobili

Regime convenzionale di gestione centralizzata dei titoli di Stato - Pegno sul credito del cliente all'acquisto e consegna dei titoli non emessi o non individuati - Diritto di prelazione - Insussistenza - Convenzione atipica - Ammissibilità - Contenuto di pegno su credito futuro. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16725 del 02/10/2012


Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16725 del 02/10/2012

Nel regime convenzionale di gestione centralizzata dei titoli di Stato istituito dalla Banca d'Italia (a partire dal 1980 e protrattosi sino al d.m. 27 maggio 1993), non è idonea ad attribuire la prelazione una convenzione di pegno, avente ad oggetto il credito del cliente nei confronti della banca all'acquisto e alla consegna di una determinata quantità di titoli per un controvalore determinato, senza che i titoli risultino ancora materialmente formati (in quanto non emessi o non individuati) al momento della convenzione, né successivamente.

Peraltro, potendo le parti pattuire convenzioni di diverso contenuto, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., nel caso menzionato si costituisce un pegno di credito futuro, il quale, sino a quando non si verifichi la consegna del titolo, ha effetti obbligatori e non attribuisce la prelazione, che sorge soltanto dopo la specificazione o la consegna medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787, Cod. Civ. art. 2800