Divisione giudiziale - Progetto di divisione del giudicie istruttore
Dichiarazione di esecutività del progetto ad opera del giudice istruttore - Impugnazione esperibile - Appello - Mutamento di orientamento giurisprudenziale consolidato - Effetti - Tutela della parte processuale confidante nell'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso proposto prima del mutamento di giurisprudenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello. È tuttavia, ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, in quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all'epoca della sua formulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3