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regolamento di competenza - Cass. n. 11764/2016

Eccezione di incompetenza diversa da quella per territoriale derogabile - Adesione della parte attrice - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento.

L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016

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Incompetenza

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Cassazione

11764

2016