Eccezione di incompetenza diversa da quella per territoriale derogabile - Adesione della parte attrice - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento.
L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11764
2016