intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015
Dell'assicuratore della responsabilità civile – Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Efficacia nei confronti del soggetto garantito - Fondamento - Natura della garanzia - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015
In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015