Recesso convenzionale con preavviso - Funzione - Violazione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 227 del 08/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 227 del 08/01/2013
In tema di recesso dal contratto, l'obbligo del preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi; la sua violazione, peraltro, non comporta una danno in re ipsa, da risarcire a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio.