Interessi maturati successivamente all'anno in corso al momento del pignoramento - Sussunzione nella garanzia ipotecaria - Nella misura legale - Necessità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 775 del 15/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 775 del 15/01/2013
Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 cod. civ., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito.